Il sig. P.V., artigiano regolarmente assicurato, si è ripetutamente rivolto ad una clinica ubicata fuori provincia per prestazioni specialistiche senza la preventiva autorizzazione della Cassa mutua. Successivamente ha chiesto alla Cassa il rimborso delle spese sostenute, ma con esito negativo. Né miglior sorte ha avuto il suo ricorso contro la decisione della Cassa mutua, essendo stato rigettato per non aver l’interessato seguito la procedura prevista, che nel caso concreto consiste nella richiesta dell’autorizzazione e nell’esercizio della facoltà di opzione per l’assistenza indiretta. II caso, piuttosto ricorrente, merita qualche riflessione. E’ indubbio che gli assicurati hanno un diritto alle prestazioni, volendosi significare che — quando ne ricorre la necessità— possono pretendere l’assistenza dalla Cassa mutua, la quale è tenuta a soddisfare la richiesta. Ma l’esercizio di questo diritto in una società ordinata non può essere arbitrario: vi sono delle norme da rispettare, norme che se da una parte creano dei limiti e impongono degli oneri, dall’altra sono poste proprio a tutela del diritto. La richiesta di autorizzazione e l’esercizio dell’opposizione per l’assistenza indiretta sono appunto degli oneri posti per un valido esercizio del diritto alle prestazioni, oneri non dispendiosi che tuttavia vanno adempiuti con diligenza. Con l’autorizzazione la Cassa mutua rimuove un limite al libero esercizio dei diritto all’assistenza, cioè consente al richiedente di conseguire le prestazioni. Ë pertanto evidente che la richiesta deve essere fatta preventivamente, prima che l’interessato usufruisca delle prestazioni (ad eccezione del ricovero urgente per il quale esiste apposita procedura). Con l’opzione è l’assicurato che opera una scelta. L’assistenza è normalmente erogata in forma diretta attraverso medici, ostetriche, ospedali e case di cura, istituti ed enti di diritto pubblico con i quali la Cassa ha stipulato apposite convenzioni. Tuttavia, previa opzione dell’interessato, l’assistenza può essere erogata in forma indiretta. Anche l’opzione deve essere esercitata preventivamente (ad eccezione del ricovero di urgenza, per il quale la dichiarazione di opzione va effettuata entro 5 giorni dalla data di ammissione). Come si vede, la procedura descritta non presenta difficoltà; richiede soltanto un minimo di diligenza da parte dell’assicurato. Il sig. P.V., di cui è Stato esposto il caso, avrebbe potuto godere dell’assistenza col concorso finanziario della Cassa, se solo avesse avuto cura di attuare gli adempimenti richiesti.

Furcolo Claudio