Nel quadro della politica assistenziale perseguita dalla federazione va collocato un recente provvedimento adottato dal Consiglio centrale che riguarda la decorrenza del diritto all’assistenza per il neonato e per il coniuge che entrino a far parte di un nucleo familiare assicurato. Invero già nei regolamento delle prestazioni era disposta l’immissione con effetto immediato nella sfera assistenziale ditali soggetti, purché la variazione fosse notificata entro trenta giorni dall’evento. Tuttavia, malgrado la costante opera d’informazione non tutti provvedevano alla dovuta notifica con regolarità e tempestività; accadeva così che molti neonati e coniugi rimanevano fuori dell’area assistenziale. II che dava luogo spesso a incresciosi e spiacevoli episodi. Le Casse infatti erano costrette a rifiutare il riconoscimento delle prestazioni, ogni volta che non risultava effettuata l’iscrizione negli elenchi o non era trascorso il periodo di attesa di 90 giorni dalla denuncia. Il ripetersi di questi casi ha portato il Consiglio centrale a rimeditare il problema per cercare una soluzione che soddisfacesse appieno l’esigenza della categoria forse anche oltre un rigoroso rispetto della lettera della legge. Con responsabile valutazione e nei limiti di una sostanziale compatibilità con lo spirito informatore delle assicurazioni sociali, il Consiglio ha adottato un provvedimento i cui punti focali sono:
a) La decorrenza del diritto all’assistenza dalla nascita per i neonati e dal matrimonio per il coniuge, qualunque sia la fonte di conoscenza dell’evento da parte della cassa mutua. Unica condizione è che detta conoscenza sia assunta entro trenta giorni dall’evento e che sia confermata da esplicita denuncia dei titolare dell’impresa entro il termine stabilito dalla Cassa stessa che si farà parte diligente per tali richieste;
b) la decorrenza del diritto all’assistenza per il figlio e per il coniuge dalla data della denuncia, nel caso in cui la domanda di iscrizione pervenga alla Commissione provinciale o alla Cassa dopo trenta giorni dall’evento.
In certo senso i due punti si integrano e si completano. La notifica della nascita e del matrimonio, anche oltre i trenta giorni dall’evento, si assume a condizione sufficiente perché sorga con immediatezza Il diritto all’assistenza per il neonato e per il coniuge.In ogni caso però la conoscenza dell’evento da parte della Cassa è necessaria, volendosi significare che non potrà essere riconosciuta prestazione sanitaria di qualsiasi natura ed entità, per tali soggetti, se la Cassa ignora la loro stessa esigenza. In merito è attuale una decisione del supremo tribunale amministrativo che interessa direttamente le nostre Casse mutue. La V sezione dei Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decreto 689 del 21 maggio 1968, ha testualmente affermato che l’obbligo della Cassa non è automaticamente operativo per il solo fatto dell’esistenza di un familiare dell’artigiano assicurato, ma ha per suo presupposto il fatto che, a seguito della prescritta notifica, abbia trovato luogo l’iscrizione...”. Non automaticamente dunque, ma efficacia costitutiva dell’iscrizione negli elenchi. La pronunzia dei Consiglio di Stato serve a sottolineare con maggiore evidenza la portata del provvedimento adottato dal Consiglio centrale. Agli artigiani non si chiede il rigido rispetto di un termine (trenta giorni) di notifica, termine di natura ordinatoria; non si pretendono da essi onerose formalità, ma solo la comunicazione della nascita del figlio o del matrimonio nel loro stesso interesse, perché l’omissione negligente comporterebbe irrimediabilmente il disconoscimento del diritto alle prestazioni. In definitiva, liberalità e snellimento dei rapporti Cassa-assistito costituiscono gli obiettivi cui tendono i provvedimenti presi dal Consiglio centrale nel programma più generale di costante perfezionamento del regime assistenziale della mutualità artigiana. Va però aggiunto che l’effettivo concretizzarsi di questi obiettivi esige la responsabile collaborazione degli stessi assicurati, i quali non devono trascurare di fornire alla Cassa o alla Commissione provinciale tutti gli elementi di conoscenza indispensabili per l’aggiornamento delia propria posizione assicurativa.
Claudio Furcolo