Lo Stato - come si sa - è un organismo che vive ed opera; soprattutto è un organismo sovrano. La sua sovranità originaria, si manifesta quotidianamente nei suoi atti non solo legislativi, ma anche amministrativi e giurisdizionali. Codesta varietà di atti lascia supporre un’altrettanta varietà di funzioni, che sono svolte da appositi organi. Il Potere legislativo, il Potere esecutivo, il Potere giudiziario sono appunto tradizionalmente (da Montesquieu) considerati siccome gli organi, che formano ed attuano la volontà dello Stato. Ma non è da credere che lo Stato sia per questo composto di segmenti: alla base esso è sempre un’unità organica, un blocco monolitico. I tre Poteri, autonomi e con propria competenza, agiscono pur sempre in coordinazione in quanto appunto ripetono da quella unità siccome la parte del tutto. Anzi la divisione dei Poteri, presupponendo una distribuzione programmatica e funzionale di competenze, afferma il principio dell’impero del diritto, che solo può dire quando ad es. lo stesso Potere legislativo sconfini dalla sua funzione. Ciò sembra un’antinomia, poiché potrebbe apparire strano che il legislatore sia limitato e condizionato in un’attività ch’esso stesso pone e ad un tempo svolge. Ma è appunto in questo apparente contrasto che è lo Stato di diritto: nella condizione di soggezione alla legge della stessa volontà che pur la forma. Se solo si pone mente e si pensa che la legge non è la dichiarazione di volontà di un soggetto fisico individuo, ma la risultanza di volontà combinate (deputati e senatori), già si può trarne la convinzione dell’apersonalità della legge e della generalità del suo comando. Oltre le illazioni però,  sufficiente considerare la Costituzione, che - separatamente regolando i compiti ed i rapporti tra i tre Poteri - implicitamente riafferma lo Stato di diritto, attribuendo la funzione legislativa quasi esclusivamente agli organi legislativi tipici e solo in casi eccezionali consentendone il deferimento al Governo. Gli organi legislativi tipici sono le Camere dei deputati e dei senatori, che unitariamente vengono considerate sotto il termine di Parlamento. La Camera dei deputati si compone di circa 600 (596) rappresentanti, eletti con suffragio universale diretto dai cittadini, che abbiano la capacità giuridica generale cd abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. La Camera del senatori invece è formata da circa 250 (249) rappresentanti, eletti dagli stessi cittadini, che abbiano però raggiunto l’età prescritta di 25 anni. Il principio fondamentale è che ciascuna Camera opera e si organizza in modo autonomo. Codesto principio di autorganizzazione, tradizionale, importa autoregolamentazione. E ciascuna Camera infatti verifica i titoli di ammissione dei propri componenti (convalida), elegge il suo Presidente, fissa l’ordine dei lavori, esercita il potere disciplinare sui propri membri in modo indipendente da qualsiasi altro organo o ente. L’unico limite, a parte le condizioni di stretta previsione costituzionale è — si può dire — storico. La esistenza e la organizzazione dei partiti politi ci si riflette, infatti sulle Camere e sul loro funzionamento attraverso i cosiddetti gruppi parlamentari. I gruppi rispecchiano l’appartenenza dei deputati ai diversi partiti. dei quali costituiscono appunto la proiezione parlamentare. Si potrebbe dire che vi siano tanti gruppi quanti i partiti rappresentati, se non vi fosse il limite regolamentare, per cui ciascun gruppo deve essere Costituito da almeno 20 o 10 membri, rispettivamente per la Camera dei deputati e dei senatori. Il numero tuttavia può essere ridotto con apposita autorizzazione dell’ufficio di Presidenza. L’appartenenza dell’eletto al gruppo è obbligatoria, tranne che non si raggiunga dai rappresentanti di partito il numero regolamentare. In questo caso soccorrono i gruppi combinati o misti. I parlamentari che abbiano chiesto l’assegnazione ad un gruppo, i cui componenti non raggiungano i numeri minimi, possono infatti unirsi ad altri, politicamente affini, per formare, mercé accordo, il numero prescritto. Attualmente sono Otto. I gruppi, così formati, si ripartiscono i posti in aula (destra, centro, sinistra), programmano il lavoro, eleggono i propri presidenti e designano i propri rappresentanti nelle Commissioni parlamentari in proporzione al numero degli iscritti. Le Commissioni parlamentari sono permanenti o speciali. Le prime, di durata annuale, partecipano della struttura della Camera; le seconde invece vengono costituite di volta in volta per determinati affari, all’uopo prefissati. In ogni caso le Commissioni devono rispecchiare la proporzione quantitativa dei gruppi parlamentari. Le Commissioni permanenti hanno funzioni e competenze per materia previste dall’apposito regolamento:
I - Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale dei rapporto di pubblico impiego;
II- Affari della Presidenza dei Consiglio - Affari interni e di culto- Enti pubblici;

III-Affariesteri-Emigrazione;

IV-Giustizia;

V - Bilancio e partecipazioni statali;
VI- Finanze e tesoro;
VII - Difesa;
VIII - Istruzione e belle arti;
IX - Lavori pubblici;
X - Trasporti - Poste e telecomunicazioni - Manna mercantile;
XI- Agricoltura e foreste;
XII - Industria e Commercio - Artigianato - Commercio con l’estero;
XIII - Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione;
XIV - Igiene e Sanità Pubblica.
Comune a tutte è l’attribuzione di riunirsi in sede referente od in sede legislativa. In sede referente, le Commissioni compiono un lavoro preparatorio. Esaminano infatti i progetti di legge prima che siano sottoposti all’Assemblea e li corredano di una relazione, nella quale sono contenuti pareri, osservazioni ed eventuali pareri, osservazioni ed eventuali proposte. In sede legislativa, le Commissioni procedono invece alla discussione ed all’approvazione vera e propria del disegno di legge. Viene in tal modo snellita la procedura legislativa e reso più funzionale il sistema soprattutto per quelle leggi che non siano di vitale importanza e che richiedano una certa urgenza. Appunto per questo, la funzione legislativa delle Commissioni è variamente limitata per materia o per volontà della Camera. Cosi si presenta il Parlamento, la grande officina della legge. Ma la fotografia abbozzata ovviamente è statica, fredda, inespressiva: le Camere sono formate di uomini e, perciò stesso, hanno un cuore ed un cervello. Anzi, in nessun luogo forse la vita scorre varia e laboriosa quanto in Parlamento. Esso è tutto un mondo di lotte ideologiche, di altruismo e di egoismo, di fermenti partitici; è l’espressione più genuina e dinamica, nei suoi membri, dei carattere di un popolo e della sua condizione. In esso si discute, si dibatte, si eccepisce, spesso vegeta la contraddizione, raramente la concordia vive, sempre La dialettica si afferma. Sono le mille e poi mille voci delle istanze popolari, che nei loro molteplici aspetti chiedono delle soluzioni. Ma sono voci interpretative e, perciò stesso, spesso discordi: discordia che si proietta nel dibattito e si riafferma nella decisione. Tuttavia è una discordia logica, costruttiva; è dialettica, che implica valutazione seria e cosciente degli interessi sottostanti; è il necessario presupposto della sintesi legislativa. In che è la affermazione più solenne della serietà e del divenire della legge.
Claudio Furcolo