CLAUDIO FURCOLO
IL CASO DEL MESE
Estratto da “Mutualità artigiana” Anno VIII - Numero II Novembre 1965
Ë noto che gli artigiani assicurati hanno il diritto all’assistenza e ad un tempo l’obbligo di pagare i contributi iscritti a ruolo. Cosa avviene se l’artigiano per una qualsiasi causa non versa i contributi dovuti? Conserva egli il godimento dell’assistenza? Il problema è sorto poiché è di frequente capitato il caso di artigiani che, pur non avendo pagato i contributi, si sono rivolti alla Cassa Mutua per ottenere delle prestazioni sanitarie. La Cassa non ha accolto la richiesta affermando che l’inadempimento contributivo genera una sospensione del diritto all’assistenza. Gli interessati di contro hanno sostenuto con la tutela delle organizzazioni sindacali che, trattandosi di assicurazione sociale, il mancato pagamento dei contributi non può turbare il loro diritto, così come avviene per i lavoratori subordinati nei confronti dell’INAM. Invero, non è possibile fare un parallelo con la situazione assicurativa dei lavoratori dipendenti. Questi infatti, se da un lato hanno il diritto alle prestazioni, dall’altro, non sono responsabili del versamento contributivo, cui deve provvedere il datore di lavoro. Sarebbe ingiusto privare delle prestazioni gli assicurati, qualora — per colpa di un terzo, il datore di lavoro — l’INAM non consegna il pagamento dei contributi. Perciò la legge stessa (art. Il della legge Il gennaio 1943, n. 138) dispone che il lavoratore ha diritto alle prestazioni anche se, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia versato i contributi. Gli artigiani sono essi stessi contemporaneamente titolari del diritto all’assistenza e responsabili del versamento contributivo. Se non pagano non c’è nessuno che risponda per loro. Né le Casse Mutue possono altrimenti trovare il finanziamento per far fronte alle spese assistenziali, dovendosi perciò preoccupare seriamente d’incassare i contributi. Non c’è chi non veda quale potrebbe essere la situazione dei bilanci, se le Casse erogassero le prestazioni senza percepire i contributi. D’altra parte, l’inadeguato intervento dello Stato integra ma non sostituisce i contributi che devono pagare gli artigiani. Lo Stato cioè concorre con appena 1.500 lire al finanziamento della Mutualità artigiana senza porsi il problema degli artigiani che non pagano. Ché anzi, poiché il contributo dello Stato è versato sulle risultanze nominative dei ruoli, si verifica che proprio per gli artigiani insolventi non v’è alcun contributo statale. Questi infatti per una norma legislativa generale (che fissa ii principio dell’epurazione dei ruoli) non possono essere reiscritti nei ruoli successivi. Dunque l’eventuale assistenza, che la Cassa Mutua conceda ad artigiani inadempienti, sarebbe a priori scoperta dei relativo finanziamento. Concludendo, sia per motivi di carattere strettamente giuridico, come di ordine finanziario, si deve ritenere che il diritto alla assistenza rimane sospeso fin quando l’artigiano insolvente non adempia al pagamento dei contributi iscritti a ruolo.
Claudio Furcolo