Il tema richiederebbe uno svolgimento ampio ed accurato ed implicherebbe altresì il riferimento alla dottrina, che più volte si è interessata in altri campi a stabilire la natura del rapporto tra l’eletto e gli elettori, tra l’eletto e l’organo di sua appartenenza. Sia per l’economia che per lo scopo informativo del presente lavoro mi limiterò ad accennare. Il termine “delegato” deriva da delega, atto che presuppone un rapporto particolare tra due o più soggetti: rapporto per lo più definito di rappresentanza. ¡n base a tale rapporto il delegato ha dei poteri precisi e delimitati e compie atti che fanno capo al delegante. Si afferma infatti che il rappresentante “ha sempre il compito di mettere il rappresentato in rapporto con altri “soggetti”, sicché l’eventuale superamento dei limiti di sua competenza comporta una propria diretta responsabilità. Appare chiaro che — nel tema — non  parlarsi di “delegato”, in quanto non ricorrono i caratteri qualificanti il descritto rapporto: si potrebbe tutt’al più ricorrere al concetto di rappresentanza politica», che è rappresentanza di interessi e di esigenze e che non muove mai una delega. Il termine “delegato” è perciò impreciso o, quanto meno, atecnico, nel senso che definisce improvvisamente il soggetto. Tuttavia continuerò a servirmene, pur nei limiti della sollevata precisazione concettuale, essendo ormai entrato nel vocabolario comune. Il “delegato” come tutti gli artigiani assicurati — è un elettore attivo e passivo, ha cioè la capacità di essere eletto come membro di un organo della Cassa Mutua. La capacità si specifica in una serie di poteri, variamente definiti: voto, candidatura ecc.
Naturalmente la titolarità della capacità richiede dei presupposti, da cui non si può prescindere senza alterarne la natura giuridica. I presupposti sono obbiettivi e soggettivi: questi attengono allo imprenditore artigiano in quanto titolare di impresa (si escludono perciò i familiari), quelli riguardano invece la precedente valida iscrizione nei ruoli della Cassa. f. legittimo affermare che i presupposti non devono solo coesistere al momento della elezione, ma devono permanere per tutta la durata della carica: altrimenti si avrà una dichiarazione di decadenza per il delegato in cui vengano a mancare le condizioni di capacità.

Poteri del delegato

Il “delegato” eletto con procedura regolare partecipa all’assemblea generale della Cassa, organo supremo e collegiale: supremo in quanto nell’ambito della persona giuridica non esiste una autorità superiore, collegiale perché risulta costituito da una pluralità di persone, le quali «concorrono — in modo simultaneo e con posizione di eguaglianza — all’esercizi della medesima funzione. L’Assemblea è pure un organo attivo e semplice: forma e concorre a formare (accanto alla volontà già espressa dalla legge) la volontà della Cassa: opera in ciò sempre come unità “semplice ed indivisibile”. Il rapporto tra il “delegato” e l’Assemblea è un rapporto di parte a tutto: stante l’inscindibile unità del tutto nella funzione, la parte ha soltanto poteri esprimibili nel tutto. Il “delegato”  cioè non ha poteri esterni, ma può esercitare un complesso di attività la cui efficacia rimane circoscritta nell’ambito dell’Assemblea. La sua funzione appare perciò come “interna corporis”, volendosi significare che la sua eventuale irregolarità o violazione non si ripercuote per lo più al di fuori dell’organo né vizia gli atti destinati all’esterno. I compiti dell’Assemblea costituiscono il numero dci poteri cui il delegato partecipa: questi esprime la propria approvazione ai bilanci. al Regolamento delle prestazioni ed ai contributi suppletivi; ha diritto di voto per la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci partecipa attivamente ad ogni altro atto di competenza dell’Assemblea. La volontà dell’Assemblea è perciò la risultante delle volontà dei singoli delegati, ottenuta mediante un processo di valorizzazione giuridica della maggioranza di queste, e si esprime in atti, chiamati comunemente deliberazioni. La volontà generale tutta via è volontà autonoma, distinta delle singole volontà che pure sono concorse a formarla (prima mediante la espressione orale (discussione) dell’atto, poi per mezzo del voto). L’efficacia delle deliberazioni così ottenute è territorialmente così limitata alla provincia di competenza della Cassa ed obbliga sia i delegati stessi sia gli altri assicurati. Questa in sintesi la natura giuridica con le relative funzioni del “delegato”! Ma di Là dal portato delle leggi, la funzione del delegato deve considerarsi una missione: l’attuazione integrale dei fini della Mutua, come una delle [orme di sicurezza sociale di categoria, deve essere il suo obiettivo. Sotto questo aspetto la sa attività non può ricondursi a rigidi schemi chiusi, ma deve necessariamente - nell’ambito dei legittimo - proiettarsi oltre le mere formule di confino. Data l’esigente organizzazione capillare delle Casse, egli deve rappresentare Io strumento più valido ad attuare i contatti tra lo artigiano e la sua Istituzione: l’autogoverno esige un metro umano che sia costituito dell’accertato bisogno della categoria e dalla saggia amministrazione. Gli si chiedono perciò collaborazione e senso di responsabilità, apporto sincero alla soluzione del problema sostanziale che è suo e degli artigiani e della Società.

Claudio Furcolo