CLAUDIO FURCOLO
PER OTTENERE LE PRESTAZIONI E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI MUTUALISTICI
Estratto da “Mutualità artigiana” Anno IX - Numeri 10/11 – Ottobre/Novembre 1966
La legge 29 dicembre 1956 numero 1533, istitutiva dell’assicurazione di malattia per gli artigiani, e le relative norme di attuazione del D.P.R. 18 marzo 1957 n. 266 dispongono chiaramente che per poter aver diritto all’assistenza è necessaria l’iscrizione negli elenchi. Questo principio deve essere seguito non solo per gli artigiani, titolari d’impresa, ma anche per tutti coloro che entrano a far parte - come tutti i neonati - del nucleo familiare. Ed è noto che per poter essere iscritti è necessario che sia indirizzata apposita notifica alla Commissione provinciale per l’artigianato entro trenta giorni all’evento. In questo modo per i neonati il diritto all’assistenza decorre sin dalla nascita. Si evita così il verificarsi di casi, come questo capitato a Firenze. Il Prefetto di Firenze, con decreto dell’8 settembre 1966, accogliendo ii ricorso dell’amministrazione ospedaliera, ha posto a carico del Comune, domicilio di soccorso dell’ammalato, le spese di spedalità. La decisione, ha esplicitamente escluso che l’infermo potesse essere assistito dalla Cassa Mutua, non essendo iscritto negli elenchi mutualistici. A questo proposito si fa presente che il soggetto ¡n questione è figlio di un artigiano, regolarmente assicurato presso la Cassa Mutua, che - entro trenta giorni dalla nascita - non ha notificato alla Commissione provinciale la variazione intervenuta nel nucleo familiare. L’omissione ha come conseguenza che l’artigiano, se non iscritto negli elenchi dei poveri, si dovrà addossare le spese di ospedalità, poiché il Comune eserciterà nei suoi confronti l’azione di rivalsa. Eppure sarebbe stata sufficiente una semplice notifica per evitare tale onere a carico dei bilancio familiare. I delegati dovrebbero perciò fare opera di diffusione di stimolo e di convincimento presso gli artigiani della loro zona: la loro funzione non si deve limitare alla partecipazione alle assemblee cd alla qualità di elettori attivi e passivi ma deve assurgere alla dignità di una sentita missione, quale è appunto quella di diffondere ed illustrare le norme fondamentali per conseguire il diritto alle prestazioni.
Furcolo Claudio